Cass. civ. n. 1986 del 28 gennaio 2025
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Motivazione apparente - Rimessione all'interprete per l'integrazione della sentenza - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione contenente una motivazione fondata sulla riproduzione adesiva dell'atto di appello, in assenza di alcun vaglio critico circa il percorso logico seguito per disattendere le ragioni dell'appellato ed, inoltre, senza indicare il criterio seguito per l'incremento dell'assegno divorzile, il cui importo è stato indicato unicamente nel dispositivo).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 132
Cod. Proc. Civ. art. 156
Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5