Cass. civ. n. 19867 del 17 luglio 2025

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN APPELLO


In genere.


È inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza cui il giudice (nella specie, d'appello) dichiara inammissibile la querela di falso proposta in via incidentale, per l'inidoneità delle prove offerte, astrattamente considerate ed indipendentemente dal loro esito, a privare di efficacia probatoria il documento, trattandosi di provvedimento di natura istruttoria privo del carattere della decisorietà e definitività.

Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 221
Cod. Proc. Civ. art. 177
Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 47
Costituzione art. 111 com. 7

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Precedenti: Cass. civ. n. 33630/2024

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