Cass. pen. n. 19871 del 18 marzo 2025
Testo massima n. 1
EDILIZIA - ZONE SISMICHE - Reati di cui al combinato disposto degli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 - Natura giuridica - Reato permanente - Sussistenza - Consumazione - Individuazione.
In tema di violazioni della normativa antisismica, la contravvenzione di cui all'art. 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, laddove abbia ad oggetto l'omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e l'inizio dei lavori senza previa autorizzazione, in violazione degli obblighi sanciti dagli artt. 93 e 94 d.P.R. citato, costituisce fattispecie "a consumazione prolungata", avente natura di reato permanente, la cui consumazione perdura in ragione del protrarsi dell'offesa al bene tutelato della pubblica incolumità e cessa con l'adempimento dei suddetti obblighi di legge, da parte dell'interessato, ovvero con l'ultimazione delle opere.
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 94 CORTE COST.
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 95
Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.