Cass. civ. n. 19873 del 12 luglio 2023

Testo massima n. 1


OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE - IN GENERE Presupposto - Identità del soggetto obbligato - Necessità - Fattispecie.


L'obbligazione alternativa presuppone che entrambe le prestazioni dedotte in obbligazione facciano carico al medesimo soggetto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione ad una compravendita immobiliare in favore di una società, aveva ritenuto il pagamento del prezzo convenuto dalla società come obbligazione alternativa rispetto a quella di trasferimento di una quota sociale, a cui si era impegnato il socio).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 26988 del 2013

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1362
Cod. Civ. art. 1285
Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2469
Cod. Civ. art. 1346

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