Cass. civ. n. 19892 del 18 luglio 2024

Testo massima n. 1


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FUNZIONARI PUBBLICI - IN GENERE Spese comunali fuori bilancio - Rapporto obbligatorio fra privato ed amministratore o funzionario - Presupposti - Esecuzione di fatto consentita dall'amministratore o dal funzionario - Nozione di "consentire" - Fattispecie.


In tema di spese fuori bilancio dei Comuni (e, più in generale, degli enti locali), ai fini dell'interpretazione del disposto dall'art. 23, comma 4, del d.l. n. 66 del 1989 (conv. con mod. nella l. n.144 del 1989), che stabilisce l'insorgenza del rapporto obbligatorio, quanto al corrispettivo, direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, va escluso che l'attività di "consentire" la prestazione debba consistere in un ruolo di iniziativa o di determinante intervento del funzionario, essendo sufficiente che questi ometta di manifestare il proprio dissenso e presti invece la sua opera in presenza di una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che si era arrestata alla presa d'atto del dato formale rappresentato dalla sottoscrizione del contratto di prestazione d'opera professionale da parte di un funzionario diverso da quello sub judice, senza valutare il ruolo dallo stesso svolto nella fase precedente alla conclusione del contratto e nella sua esecuzione).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 21340 del 2014

Normativa correlata

Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23 CORTE COST.
Legge 24/04/1989 num. 144 CORTE COST.
Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 35 CORTE COST.
Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191
Cod. Civ. art. 2041

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