Cass. civ. n. 19893 del 17 luglio 2025
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA
Agevolazioni ex art. 9 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Qualità di coltivatore diretto - Requisito della “abitualità” - Prova specifica - Esclusione - Dichiarazione resa in sede di stipula dell’atto di compravendita - Sufficienza.
In tema di trasferimenti di fondi rustici fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrice, al fine di beneficiare dell'agevolazione connessa alla piccola proprietà contadina, non occorre una prova specifica della propria qualità di coltivatore diretto da parte del contribuente, essendo sufficiente la dichiarazione dal medesimo resa in sede di stipula dell'atto di compravendita, accompagnata dalle prescritte certificazioni, pur potendo l'Ufficio verificare l'eventuale non corrispondenza del trasferimento allo scopo dichiarato.
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