Cass. civ. n. 19899 del 12 luglio 2023

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO Accordi assunti in sede separazione consensuale - Trasferimento immobiliare da un coniuge all'altro in attuazione dei patti di separazione - Azione revocatoria - Ammissibilità - Cognizione del giudice - Ambito - Limitazione all'atto di cessione impugnato - Esclusione - Estensione al contenuto obbligatorio degli accordi - Necessità - Fondamento.


È ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento immobiliare effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata; il contenuto di questi ultimi dev'essere esaminato dal giudice della revocatoria, anche se tale domanda riguarda soltanto la cessione immobiliare, essendo necessario valutare l'intera operazione economico-giuridica in tutti i suoi aspetti.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10443 del 2019

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2740
Cod. Civ. art. 2901

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