Cass. civ. n. 19899 del 18 luglio 2024

Testo massima n. 1


GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE Condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile - Provvisoria esecutività - Esclusione - Fondamento.


La condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale non è automaticamente dotata di provvisoria esecutività, perché, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., a differenza di quanto previsto dall'art. 282 c.p.c., l'esecutorietà della sentenza penale che provvede sulla domanda civile è affidata alla discrezionalità del giudice, salvo che per il capo sulla provvisionale.

Massime precedenti

Difformi: Cass. civ. n. 32380 del 2023

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 540 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST.

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