Cass. civ. n. 19900 del 12 luglio 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO Atti prodromici al processo formati all'estero - Procura alle liti o a rappresentanti processuali e relative certificazioni di autenticità redatte in lingua diversa dall'italiano - Produzione in giudizio di traduzione in italiano da parte di un esperto - Necessità - Esclusione - Condizioni.


In materia di atti prodromici al processo (quali in particolare gli atti di conferimento di poteri a soggetti processuali: procura alle liti, nomina di rappresentanti processuali, autorizzazioni a stare in giudizio e correlative certificazioni), redatti in lingua diversa dall'italiano, discende dal principio della facoltatività della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto (art. 123 c.p.c.) che la contestuale produzione di traduzione in lingua italiana non integra requisito di validità dell'atto, laddove il giudice sia in grado di compiere da sé la traduzione.

Massime precedenti

Difformi: Cass. civ. n. 11165 del 2015

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 123
Cod. Proc. Civ. art. 122 com. 1 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Legge 31/05/1995 num. 218 art. 12
Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67

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