Cass. civ. n. 19948 del 19 luglio 2024

Testo massima n. 1


IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE Area dirigenza medica e veterinaria del s.s.n. - Retribuzione di risultato destinata ai dirigenti medici e veterinari - Contratti collettivi succedutisi da quello del 5.12.1996 a quello del 6.05.2010 - Interpretazione - Volontà delle parti collettive di costituire un fondo unico - Esclusione - Volontà di mantenere una distinzione dei fondi o delle relative quote - Sussistenza - Conseguenze - Illegittimità delle delibere a.s.l. di unificazione dei fondi.


Nei c.c.n.l. conclusi per l'area della pubblica dirigenza medica e veterinaria succedutisi nel tempo (c.c.n.l. del 5/12/1996, del 8/6/2000, del 3/11/2005, del 17/10/2008 e del 6/5/2010), le parti collettive non hanno inteso costituire un unico fondo destinato alla retribuzione di risultato dei dirigenti medici e veterinari, ma hanno mantenuto distinti i fondi destinati agli uni ed agli altri e, comunque, le rispettive quote, sicché deve ritenersi illegittima, e come tale da disapplicare, la delibera dell'azienda sanitaria locale che ha unificato tali fondi nel momento costitutivo e nella ripartizione, andando così ad alterare i concreti meccanismi di riparto della retribuzione di risultato, la cui determinazione è rimessa dal legislatore all'esclusivo appannaggio delle parti contrattuali.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 33975 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1363
Cod. Civ. art. 1362
Cod. Civ. art. 1367
Contr. Coll. 05/12/1996 art. 63
Contr. Coll. 08/06/2000 art. 52
Contr. Coll. 17/10/2008 art. 26
Contr. Coll. 06/05/2010 art. 11
Contr. Coll. 19/12/2019 art. 95

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