Avvocato.it

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 39687 del 7 novembre 2001

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 39687 del 7 novembre 2001

Testo massima n. 1

Non è abnorme e, quindi, non può essere autonomamente impugnata l’ordinanza con cui il giudice del dibattimento, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, constatata la mancata comparizione dell’imputato e verificata la violazione del termine minimo di comparizione di cui all’art. 552, comma 3, c.p.p., restituisce gli atti al pubblico ministero per la rinnovazone della citazione, dovendosi escludere che in tale ipotesi la rinnovazione possa essere disposta dal giudice a norma dell’art. 143 disp. att. c.p.p., in quanto il termine di comparizione è funzionale a garantire il diritto di difesa e la sua inosservanza incide direttamente sulla validità del decreto di citazione, configurando una nullità generale a regime intermedio, rilevabile anche d’ufficio, con conseguente regressione del procedimento allo stato in cui si è verificata la nullità.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze