Cass. civ. n. 19949 del 17 luglio 2025

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI


Esdebitazione - Provvedimento di riabilitazione del fallito – Necessità - Conseguenze - Competenza del Tribunale di Sorveglianza - Sussistenza - Competenza del Tribunale fallimentare - Esclusione.


In caso di condanna per uno dei delitti previsti dall'art. 142 n. 6 l.fall., l'esdebitazione non é ammessa se per tali reati non é intervenuta la riabilitazione del fallito, la cui concessione è di esclusiva competenza del tribunale di sorveglianza, all'esito del procedimento ex art. 683 c.p.p., restando, invece, preclusa al tribunale fallimentare ogni valutazione delle condizioni per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 178 c.p.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 18520/2025

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 142 com. 1 lett. 6
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 683
Cod. Pen. art. 178 PENDENTE

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