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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 34613 del 24 settembre 2001

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 34613 del 24 settembre 2001

Testo massima n. 1

Non è qualificabile come abnorme, ma è, al contrario, legittimo il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio — emesso e depositato dal pubblico ministero in cancelleria, ma non notificato, prima dell’entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 modificativa dell’art. 552 c.p.p. — per l’omissione, in esso, dell’avviso all’imputato, previsto a pena di nullità, della possibilità di presentare, sussistendone i presupposti, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, le richieste di cui agli articoli 438 [ giudizio abbreviato ] e 444 [ applicazione della pena su richiesta ], ovvero domanda di oblazione. [ In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M., siccome proposto avverso provvedimento avente natura ordinatoria e, perciò, inoppugnabile ].

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