Cass. civ. n. 1997 del 23 gennaio 2023
Testo massima n. 1
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - IN GENERE Prova documentale - Divieto per il giudice di desumere fatti non allegati dalle parti - Limiti - Riferimento ai soli fatti principali e non anche a quelli secondari - Fondamento.
In tema di valutazione delle prove, il divieto per il giudice di trarre dai documenti ritualmente prodotti la conoscenza di fatti non allegati dalle parti riguarda soltanto i fatti principali, e cioè i fatti posti dalle parti (e che devono essere dedotti necessariamente da queste ultime) a sostegno delle loro domande e delle loro eccezioni, e non riguarda, invece, i fatti secondari, rilevanti nel processo soltanto quali elementi di conoscenza, dai quali risalire logicamente all'accertamento dei fatti principali, poiché tale divieto è finalizzato ad evitare che il giudice, analizzando il materiale probatorio, supplisca alle carenze delle parti nell'assolvimento dell'onere di indicare precisamente i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.