Cass. pen. n. 10596 del 21 ottobre 1991

Testo massima n. 1


Ai sensi dell'art. 561, secondo e terzo comma, nuovo c.p.p. (udienza per il giudizio abbreviato), «i difensori formulano e illustrano le... conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo depositato a norma dell'art. 554, quarto comma» e il giudice decide — se ritiene di poter decidere — esclusivamente in base a quegli atti e cioè a quelli contenuti nel fascicolo (art. 554, quarto comma) che sono la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al Gip (art. 416, secondo comma), con esclusione di qualsiasi altro atto. Sicché, una eventuale memoria illustrativa può avere come riferimento esclusivamente gli atti sopra elencati e non certo un atto diverso, quale una consulenza tecnica di parte.

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