Cass. pen. n. 4530 del 9 aprile 1999
Testo massima n. 1
In caso di trasformazione del rito abbreviato, se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, non è necessaria l'emanazione di un nuovo decreto di citazione a giudizio se la data dell'udienza fissata nel decreto di citazione originario, emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.p., consente di rispettare comunque il termine massimo di venti giorni previsto dall'art. 562 comma 1 c.p.p.
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