Cass. pen. n. 1456 del 4 luglio 1992
Testo massima n. 1
Il pubblico ministero, a differenza della polizia giudiziaria, è investito, ai sensi dell'art. 566 comma quarto c.p.p., del potere discrezionale di stabilire l'opportunità o meno del giudizio direttissimo, in alternativa al rito ordinario.