Cass. civ. n. 19976 del 19 luglio 2024
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Causa sopravvenuta di inammissibilità - Condanna al pagamento del cd. doppio del contributo unificato - Esclusione - Fattispecie.
Nell'ipotesi di causa di inammissibilità, sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato. (Fattispecie in tema di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione ravvisato dalla S.C. nella richiesta di cessazione della materia del contendere, avanzata dal ricorrente e rimasta indimostrata in ragione della tardiva produzione dei documenti a sostegno di essa).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 390
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST.