Cass. pen. n. 1456 del 4 luglio 1992

Testo massima n. 1


Il pubblico ministero, a differenza della polizia giudiziaria, è investito, ai sensi dell'art. 566 comma quarto c.p.p., del potere discrezionale di stabilire l'opportunità o meno del giudizio direttissimo, in alternativa al rito ordinario.

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