Cass. civ. n. 19979 del 19 luglio 2024

Testo massima n. 1


APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE Responsabilità per inadempimento dell'appaltatore - Applicabilità dei principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni - Sussistenza - Condizioni - Eccezione di inadempimento da parte del committente - Ammissibilità - Mancata proposizione della domanda di garanzia - Irrilevanza - Proposizione di domanda riconvenzionale - Necessità - Esclusione - Applicabilità del principio anche al contratto d’opera professionale.


In tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio inadimpleti non est adimplendum al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame.(Nella specie, la S.C. affermando il principio ha chiarito che esso trova applicazione anche nel caso di prestazione d'opera ex art. 2226 c.c.).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 7041 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1453
Cod. Civ. art. 1455
Cod. Civ. art. 1667
Cod. Civ. art. 1668
Cod. Civ. art. 1669
Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 2226

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