Cass. pen. n. 3594 del 23 novembre 1993

Testo massima n. 1


In sede di convalida dell'arresto, il giudice opera un controllo circa la legittimità dell'arresto, che prescinde sia dalla contestuale adozione di misure cautelari, sia dalla scelta del rito. Da un canto, infatti, l'art. 121, comma secondo, att. c.p.p., denota la compatibilità della liberazione dell'imputato col permanere della necessità della convalida, dall'altro l'art. 566, comma quinto c.p.p. consente l'espletamento del giudizio direttissimo anche quando l'imputato non si trovi in stato di detenzione. (Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato l'ordinanza con la quale il pretore aveva negato la convalida dell'arresto, argomentando che essa era impedita dal fatto che il pubblico ministero non aveva richiesto l'adozione di misure cautelari per gli arrestati da giudicare con rito direttissimo).

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