Cass. pen. n. 6920 del 28 giugno 1991

Testo massima n. 1


In materia di giudizio pretorile, l'art. 566 nuovo c.p.p., nel disciplinare il giudizio di convalida dell'arresto in flagranza di reato e il coevo giudizio direttissimo, stabilisce al comma settimo che l'imputato ha facoltà di richiedere un termine per preparare la difesa, ma non pone a carico del pretore alcun dovere di avvertirlo al riguardo. Ne consegue che l'omissione del predetto avvertimento non ha alcun rilievo sulla regolarità del processo.

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