Cass. civ. n. 19984 del 12 luglio 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE Sostituzione dell'udienza ex art. 350 c.p.c. con trattazione scritta - Scomposizione temporale - Sussistenza - Conseguenze - Deposito dei “files” telematici idonei a comprovare la notifica con prima difesa successiva all’udienza ed all’esito del rilievo del collegio - Improcedibilità - Esclusione.


Nel caso della trattazione cartolare introdotta dall'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. dalla l. n. 77 del 2020, la contestualità della prima udienza di trattazione regolata dall'art. 350 c.p.c., davanti al giudice d'appello, risulta necessariamente disarticolata, poiché la sequenza temporale si scompone, legittimando, in difetto di un pur opportuno rilievo giudiziale precedente, reazioni scritte immediatamente successive, ma pur sempre riconducibili alla medesima unità giuridica di tempo logico, con la conseguenza che il deposito di "files" telematici idonei a comprovare la notifica dell'appello, avvenuto con la prima difesa successiva all'udienza cartolare ed all'esito del rilievo del collegio, deve considerarsi come effettuato alla medesima "udienza", dovendo escludersi che possa essere dichiarata l'improcedibilità del gravame.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 9269 del 2023

Normativa correlata

Decreto Legge 10/05/2020 num. 31 art. 221 com. 4
Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.

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