14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 25010 del 19 luglio 2006
Testo massima n. 1
Alla conversione del ricorso immediato per cassazione in appello proposto avverso la sentenza di proscioglimento segue, secondo quanto previsto dall’art. 569 comma terzo c.p.p., la trasmissione degli atti alla Corte di appello che, in forza della previsione della disciplina transitoria della L. n. 46 del 2006 che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, è tenuta a dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto dal pubblico ministero, a cui è comunque riservata la possibilità di proporre ricorso per cassazione a norma dell’art. 606, comma primo lett. e ] c.p.p.
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