Cass. civ. n. 19993 del 17 luglio 2025
Testo massima n. 1
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE
Divieto di cd. doppia presunzione - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Concatenazione di inferenze presuntive - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Nel sistema processuale non esiste il divieto della cd. doppia presunzione, non riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto, a condizione che la concatenazione di inferenze presuntive non sia debole, cioè inattendibile e infondata, e si fondi su una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali, nella sua conclusione, sia la premessa di una inferenza successiva e sia conforme ai criteri di precisione, gravità e concordanza di cui all'art. 2729 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso che dalla mera presunzione della sussistenza di un rapporto di parentela tra i rappresentanti legali delle due società, parti dell'atto dispositivo revocando ai sensi dell'art. 2901 c.c., desunta dalla sola identità del cognome, possa trarsi l'ulteriore presunzione della sussistenza degli elementi soggettivi dell'actio pauliana).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2727
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.