14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 12975 del 11 dicembre 1998
Testo massima n. 1
Nel caso in cui una parte [ nella specie, il pubblico ministero ] proponga il ricorso immediato per cassazione di cui all’art. 569, comma primo, c.p.p., deducendo motivi che introducono questioni previste dal comma terzo di detta disposizione [ art. 606, comma primo, lett. d ed e ], non può conseguire la conversione del ricorso per cassazione in appello se le doglianze siano formulate in modo generico e astratto al punto di non essere idonee a concretare l’interesse all’impugnazione di cui all’art. 568, comma quarto c.p.p., cioè a conseguire l’effetto — attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole — di ottenere una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante, rispetto a quella esistente. In tal caso, la Corte di cassazione deve dichiarare inammissibili i motivi in tal modo formulati.
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