Cass. pen. n. 20 del 28 novembre 2024

Testo massima n. 1


EDILIZIA - IN GENERE - Lottizzazione abusiva - Confisca di immobile - Morte dell'imputato non nota al giudice del merito - Legittimazione ad agire dell'erede avente causa dall'imputato - Sussistenza - Incidente di esecuzione.


In tema di lottizzazione abusiva, l'erede dell'imputato rimasto estraneo al giudizio è legittimato a far valere le proprie ragioni, con incidente di esecuzione, rispetto al provvedimento di confisca dell'immobile disposto dal giudice che non sia stato a conoscenza dell'intervenuta morte, nelle more del giudizio, del dante causa. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale tutela risulta coerente con le statuizioni della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21/10/2021, nelle cause riunite C-845/19 e C-863/19, e delle pronunce della Corte EDU del 10/04/2012 Silickiene c. Lituania e del 15/01/2015 Ceits c. Estonia).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 47729 del 2018

Normativa correlata

DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 lett. C CORTE COST.
Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 579 com. 3 CORTE COST.

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