14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1458 del 25 giugno 1993
Testo massima n. 1
In materia di impugnazioni, dall’art. 568 c.p.p., che fissa le regole generali, si ricava [ primo e secondo comma ] che i casi nei quali i provvedimenti sono soggetti ad impugnazione ed i mezzi con cui possono essere impugnati sono stabiliti tassativamente, vale a dire senza possibilità di ampliamento o di restrizione, mentre sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, «quando non sono altrimenti impugnabili», i provvedimenti con i quali si decide sulla libertà; ne deriva che la regola generale in materia de libertate è che il ricorso per cassazione è ammesso nei casi indicati e quando non sono previsti altri rimedi. L’art. 569 c.p.p., quindi, nel prevedere il ricorso immediato per cassazione contro tutte le sentenze appellabili di primo grado — sempre che non sia stato proposto appello da altre parti o queste non vi rinuncino — attiene alla sola fase della cognizione e non pone un principio generale vocabile per ogni impugnazione: e ciò sia per la sua formula inequivoca sia per la sua collocazione sistematica. [ Fattispecie in tema di ricorso per saltum in cassazione contro un provvedimento di rigetto di un’istanza diretta ad ottenere la rimessione in libertà ].
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