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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1996 del 21 febbraio 1992

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1996 del 21 febbraio 1992

Testo massima n. 1

A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 443 comma secondo c.p.p. nella parte in cui stabilisce che l’imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna ad una pena che non deve essere eseguita, costui può scegliere se convertire in appello il ricorso per cassazione proposto anteriormente alla suddetta pronuncia avverso una sentenza di condanna del tipo suddetto, ovvero se mantenere ferma l’impugnazione proposta quale ricorso per saltum. Nel caso in cui l’imputato non operi espressamente una siffatta scelta, egli manifesta implicitamente la volontà di non immutare la situazione processuale in atto, ossia di mantenere fermo il ricorso, di tal che non può la Cassazione rimettere l’impugnazione al giudice di appello, giacché in tal modo sovrapporrebbe la propria all’altrui determinazione.

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