Cass. civ. n. 20021 del 19 luglio 2024
Testo massima n. 1
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE Risoluzione del contratto per inadempimento - Costituzione in mora - Necessità - Esclusione - Fondamento.
La formale costituzione in mora del debitore è prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui preminente è quello dell'attribuzione al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non già al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente per ciò il fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1453