Cass. civ. n. 20021 del 19 luglio 2024

Testo massima n. 1


OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE Risoluzione del contratto per inadempimento - Costituzione in mora - Necessità - Esclusione - Fondamento.


La formale costituzione in mora del debitore è prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui preminente è quello dell'attribuzione al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non già al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente per ciò il fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 28647 del 2011

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1219
Cod. Civ. art. 1453

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