Cass. civ. n. 20022 del 18 luglio 2025

Sezione Unite

Testo massima n. 1


GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO


Istanza di sospensione dell’esecuzione - Fase cautelare - Risoluzione della questione di giurisdizione - Ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione - Preclusione nel successivo giudizio di merito - Insussistenza.


La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione in un giudizio a cognizione piena non è preclusa dalla circostanza che il giudice adito (nella specie, una corte di giustizia tributaria) abbia provveduto su un'istanza di sospensione dell'esecuzione, ancorché, in occasione ed ai fini dell'emanazione di tale provvedimento avente carattere non definitivo (e quindi privo di attitudine al giudicato), la questione di giurisdizione sia stata risolta in un più ampio contesto, riferibile anche alla domanda di merito.

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

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