Cass. civ. n. 20024 del 13 luglio 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Garanzia fideiussoria per sospensione o rateizzazione o rimborso tributi - Diritto al rimborso - Mancata attività di accertamento in ordine alla debenza dell'imposta - Ostatività al rimborso - Insussistenza - Ragioni.
In tema di fideiussione prestata ex artt. 30 e 38 bis, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, in caso di richiesta di rimborso del credito IVA non detraibile da parte di società priva di stabile organizzazione in Italia ed operante tramite un rappresentante fiscale, in applicazione del principio di neutralità, come interpretato dalla Corte di Giustizia, e dell'art. 8, comma 4, della l. n. 212 del 2000, il rimborso del costo degli oneri fideiussori spetta al contribuente anche quando sia mancata un'attività di accertamento in ordine alla debenza dell'imposta e la garanzia sia rilasciata per la restituzione del credito di imposta oggetto di rimborso da parte dall'Amministrazione finanziaria.
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis com. 1 CORTE COST.
Legge 27/07/2000 num. 212 CORTE COST.