Cass. pen. n. 45296 del 7 luglio 2005

Testo massima n. 1


In tema di procedimento davanti al giudice di pace, l'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria, anche indipendentemente da una specifica impugnazione delle statuizioni civili conseguenti alla pronuncia di condanna, deve qualificarsi come appello e non come ricorso per cassazione, in virtù dell'estensione del disposto di cui all'art. 574 c.p.p., il quale prevede che l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato.

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