Cass. civ. n. 2005 del 28 gennaio 2025
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - PER I CREDITORI Compensazione nel concordato preventivo - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Nel concordato preventivo la compensazione determina, ai sensi degli artt. 56 e 169 della l.fall., una deroga alla regola del concorso ed è ammessa pure quando i presupposti di liquidità ed esigibilità, ex art. 1243 c.c., maturino dopo la data di presentazione della domanda di ammissione al concordato stesso, purché il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia sempre anteriore alla domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che ha ritenuto compensabile il credito vantato per canoni di locazione da una società in concordato con quello della banca verso la propria locatrice, discendente da contratti bancari e di finanziamento, individuando il momento genetico di debenza dei canoni, anche successivi all'ammissione alla procedura concorsuale, nella data - anteriore - di stipulazione del contratto di locazione).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1571
Legge Falliment. art. 56 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 169 CORTE COST.