Cass. civ. n. 20052 del 22 luglio 2024

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - CONVENZIONALE Revoca tacita del patto di forma - Possibilità - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.


Le parti che nella loro autonomia negoziale abbiano convenuto l'adozione della forma scritta per un determinato atto, possono successivamente rinunciarvi, anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento, costituendo la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di una rinuncia tacita un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, qualora sia sorretto da una motivazione immune da vizi logici, coerente e congruente.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 4539 del 2019

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1352

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