Cass. civ. n. 20066 del 13 luglio 2023

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE


Diritto di prelievo ex art. 195 c.p.c. – Denaro personale dei coniugi - Oneri probatori - Presupposti - Condizioni.


Ai fini dell'esercizio del diritto di prelievo di cui all'art. 195 c.c., la prova del carattere personalissimo del denaro e, quindi, il superamento della presunzione del carattere comune del denaro che residua dopo lo scioglimento della comunione tra i coniugi esige che sia data la prova non solo dell'origine personale del denaro, ma anche che esso sia stato conservato e non utilizzato per i bisogni della famiglia.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 195
Cod. Civ. art. 197

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Precedenti: Cass. civ. n. 7437/1994

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