Cass. pen. n. 31314 del 19 agosto 2005

Testo massima n. 1


Il giudice dell'impugnazione penale (nella specie, la Corte di cassazione) non può decidere ai soli effetti civili ex art. 578 c.p.p. nel caso di morte dell'imputato, atteso che la possibilità di deliberare sulla pretesa civilistica fatta valere nel processo è limitata soltanto all'estinzione del reato per amnistia o prescrizione e, per il carattere speciale della disciplina, non può essere analogicamente estesa ad altre cause estintive.

Testo massima n. 2


L'intervenuta estinzione del reato per morte del reo, nel determinare la cessazione del rapporto processualpenalistico, comporta anche la caducazione delle statuizioni civilistiche adottate con la sentenza non ancora definitiva nei di lui confronti.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE