Cass. civ. n. 20091 del 13 luglio 2023
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Accertamento dell’usucapione in danno di più proprietari - Rigetto della domanda - Impugnazione della parte soccombente per violazione dell’integrità del contraddittorio - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
In caso di accertamento dell'usucapione in danno di più proprietari, è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione della sentenza di rigetto proposta, per violazione dell'integrità del contraddittorio, dal soccombente che abbia agito in giudizio senza convenirvi tutti i comproprietari e senza sollecitare al riguardo l'esercizio dei poteri officiosi del giudice, stante l'irrilevanza per lo stesso della non opponibilità della pronuncia ai litisconsorti necessari pretermessi e l'assenza di pregiudizio per i diritti di questi ultimi.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 101
Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1158
Costituzione art. 111