Cass. pen. n. 20093 del 24 gennaio 2024

Testo massima n. 1


AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Procedibilità a querela per effetto della modifica di cui al d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia) - Decorso del termine previsto per proporre querela ai sensi dell'art. 85 d.lgs. citato - Obbligo di immediata declaratoria di improcedibilità - Sussistenza - Contestazione suppletiva di circostanza aggravante - Possibilità - Esclusione - Ragioni.


In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, il giudice è tenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, non essendo consentito al pubblico ministero la modifica dell'imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. mediante contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio. (La Corte in motivazione ha precisato che la contestazione suppletiva di circostanza aggravante è idonea a produrre effetti giuridici solo se intervenga prima del verificarsi di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 44157 del 2023

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85 PENDENTE
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. I CORTE COST. PENDENTE

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