Avvocato.it

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7351 del 24 giugno 1992

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7351 del 24 giugno 1992

Testo massima n. 1

Nel caso in cui l’atto di impugnazione sia trasmesso a mezzo raccomandata alla cancelleria del giudice a quo, l’omessa apposizione da parte del pubblico ufficiale addetto della propria sottoscrizione, in violazione del disposto dell’art. 583, comma primo, c.p.p., non determina l’inammissibilità dell’impugnazione medesima a norma dell’art. 591, comma primo, lett. c ], stesso codice. Tale ultima disposizione, infatti, va interpretata nel senso che essa fa riferimento a quegli adempimenti che costituiscono oneri delle parti e che sono imprescindibili per l’identificazione degli elementi essenziali e costitutivi dell’atto di impugnazione, mentre l’apposizione su questo, da parte del pubblico ufficiale addetto a riceverlo, della data e della firma non solo non rientra tra le attività costituenti onere delle parti, sulle quali non possono ravvisarsi gli effetti negativi delle omissioni del pubblico ufficiale, ma non è neanche rivolta all’effetto di attestare requisiti attinenti alla tempestività o regolarità dell’impugnazione, la quale, giusto il disposto del secondo comma del succitato art. 583, si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze