Cass. pen. n. 20123 del 13 febbraio 2025

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto - Presupposto ostativo dell’abitualità del comportamento - Precedenti di polizia - Valutazione - Necessità - Fattispecie.


In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, i precedenti di polizia a carico dell'imputato possono essere ritenuti sintomatici dell'abitualità del reato, ostativa alla concessione del beneficio, a condizione che siano verificati gli elementi fattuali da essi emergenti, le eventuali allegazioni difensive – anche relative alla sussistenza di cause di giustificazione o di non punibilità della condotta – e gli esiti delle segnalazioni, ossia la loro eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato e l'avvio di un procedimento penale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto indicative di abitualità le precedenti cessioni riferite dall'acquirente nella fase delle indagini nonché un precedente arresto, senza accertare se le prime, mai neppure vagliate in contraddittorio, ed il secondo avessero dato avvio ad altri procedimenti).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 10796 del 2021

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE
DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

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