Cass. pen. n. 3481 del 23 gennaio 2008
Testo massima n. 1
L'appello incidentale del pubblico ministero non è inammissibile nel caso di omessa notificazione all'imputato appellante, la quale non determina la nullità della sentenza di appello, in quanto non incide in alcun modo sulle prerogative difensive dell'imputato medesimo che ha piena conoscenza del contenuto dell'atto della parte pubblica attraverso il contraddittorio instauratosi nel giudizio di secondo grado.