Cass. pen. n. 48900 del 19 dicembre 2003
Testo massima n. 1
L'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 c.p.p., non produce né l'inammissibilità dell'impugnazione, non essendo prevista tra i casi di cui all'art. 591 c.p.p., né la nullità del processo del grado successivo, non rientrando tra le nullità di cui all'art. 178 c.p.p.; l'unico effetto dell'omissione è quello di non fare decorrere il termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la mancata notifica dell'appello del pubblico ministero all'imputato non avesse determinato alcun concreto pregiudizio, risolvendosi in una irritualità priva di effetti, in quanto l'imputato, assolto in primo grado ai sensi dell'art. 530 secondo comma c.p.p., non aveva interesse ad impugnare, non essendo comunque modificabile la conclusiva statuizione assolutoria).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi