Cass. pen. n. 14443 del 23 dicembre 1999

Testo massima n. 1


L'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 c.p.p., non produce l'inammissibilità della stessa impugnazione (non essendo prevista tra i casi di cui all'art. 591 c.p.p.), e nemmeno la nullità del processo del grado successivo (non rientrando tra le nullità di cui all'art. 178 c.p.p.). Unico effetto della violazione della norma S quello di non fare decorrere il termine di impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita.

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