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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6323 del 20 maggio 1999

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6323 del 20 maggio 1999

Testo massima n. 1

L’impugnazione del pubblico ministero deve ritenersi ammissibile allorché è ritualmente notificata all’imputato come prescritto dall’art. 584 c.p.p. La norma non richiede altresì che la notifica debba essere effettuata anche al difensore di costui.

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