Cass. pen. n. 6323 del 20 maggio 1999
Testo massima n. 1
L'impugnazione del pubblico ministero deve ritenersi ammissibile allorché è ritualmente notificata all'imputato come prescritto dall'art. 584 c.p.p. La norma non richiede altresì che la notifica debba essere effettuata anche al difensore di costui.