14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 973 del 26 marzo 1997
Testo massima n. 1
Nel procedimento di sorveglianza la notificazione del provvedimento camerale ricorribile per cassazione è dovuta anche al difensore non abilitato a ricorrere per cassazione, in quanto egli è pur sempre abilitato ad assistere l’interessato e a prestare la propria consulenza legale, anche in ordine all’opportunità, per lui, di avvalersi dei mezzi di impugnazione consentiti, esperibili eventualmente da altro difensore o dalla parte personalmente. [ In motivazione, la S.C. ha anche precisato che, nel procedimento di sorveglianza si applica la disposizione di cui all’art. 585, comma terzo, c.p.p., secondo cui quando la decorrenza del termine per impugnare è diversa per l’imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo ].
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