Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 973 del 26 marzo 1997

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 973 del 26 marzo 1997

Testo massima n. 1

Nel procedimento di sorveglianza la notificazione del provvedimento camerale ricorribile per cassazione è dovuta anche al difensore non abilitato a ricorrere per cassazione, in quanto egli è pur sempre abilitato ad assistere l’interessato e a prestare la propria consulenza legale, anche in ordine all’opportunità, per lui, di avvalersi dei mezzi di impugnazione consentiti, esperibili eventualmente da altro difensore o dalla parte personalmente. [ In motivazione, la S.C. ha anche precisato che, nel procedimento di sorveglianza si applica la disposizione di cui all’art. 585, comma terzo, c.p.p., secondo cui quando la decorrenza del termine per impugnare è diversa per l’imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo ].

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze