Cass. civ. n. 20138 del 13 luglio 2023
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Azione di riduzione della legittima - Deduzione delle donazioni ricevute dall'attore - Natura di eccezione in senso lato - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio ed anche in appello - Sussistenza - Condizioni.
Nel giudizio di riduzione in materia ereditaria, la deduzione, da parte del convenuto, della necessità di imputare alla legittima le donazioni ricevute in vita dall'attore, costituisce eccezione in senso lato e, come tale, il suo rilievo non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione di parte, ma è ammissibile anche d'ufficio ed in grado di appello, purché i fatti risultino documentati "ex actis".
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 564 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 112
Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 345
Cod. Proc. Civ. art. 713 CORTE COST.