14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2349 del 19 gennaio 2006
Testo massima n. 1
L’art. 587 comma primo c.p.p., che consente al coimputato non impugnante [ o che abbia proposto impugnazione inammissibile ] di partecipare al procedimento di impugnazione promosso da altro imputato, giovandosi della impugnazione di quest’ultimo, non attribuisce all’imputato non appellante un autonomo diritto a proporre ricorso per cassazione, nell’ipotesi di mancato accoglimento dei motivi presentati dall’imputato ritualmente appellante; invero, l’effetto estensivo della impugnazione tende semplicemente ad assicurare la « par condicio» degli imputati che si trovino in situazioni identiche, ma non determina una riammissione nei termini prescritti per la impugnazione.
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