Cass. pen. n. 43662 del 4 dicembre 2001

Testo massima n. 1


Non può avvalersi dell'effetto estensivo dell'impugnazione chi, avendo proposto rituale gravame comprendente un motivo comune ad altri coimputati, vi abbia poi rinunciato — a differenza di costoro, che se lo sono poi visto accogliere — nell'ambito di un accordo con il pubblico ministero all'esito del quale abbia ottenuto, ai sensi dell'art. 599, comma 4, c.p.p., una nuova e più favorevole determinazione della pena.

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