Cass. civ. n. 20158 del 18 luglio 2025

Testo massima n. 1


GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE


Dichiarazione di falsità ex art. 537 c.p.p. - Natura - Statuizione civile - Esclusione - Conseguenze - Impugnabilità o invocabilità nel giudizio ex art. 622 c.p.c. ad opera della parte civile - Esclusione.


La dichiarazione di falsità del documento prevista dall'art. 537 c.p.p. non rientra tra le statuizioni civili assunte in sede penale ma costituisce una pronuncia autonoma ed accessoria della sentenza penale, la quale non rientra nell'oggetto dell'azione civile risarcitoria esercitata in sede penale, con la conseguenza che la parte civile non è legittimata ad impugnarla né ad invocarla nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., essendo quest'ultimo limitato alle statuizioni civili.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 6644/2025

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 537
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 112

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